ESTEROMETRO
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
La previsione di questo nuovo adempimento comunicativo si è resa necessaria in quanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, sia con altri soggetti passivi (fatturazione B2B) sia con consumatori finali (fatturazione B2C), è stato eliminato l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all’articolo 21 del DL n. 78/2010 (cd. Spesometro), all’interno del quale era appunto prevista l’indicazione anche delle operazioni transfrontaliere.
Il nuovo obbligo è stato istituito con l’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, inserito dall’articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4), della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2019, e prevede la comunicare, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015.
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